Circolare 020

020 DISPOSIZIONI PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Con la presente si forniscono alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei

confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Si ricorda in prima istanza che la custodia, il

controllo, la vigilanza degli studenti è un dovere primario di tutto il personale della scuola. Al riguardo vanno presi in

esame diversi riferimenti normativi:

norme relative alla natura giuridica, all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al

contratto di lavoro del personale (Testo unico – DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL

Quadriennio Giuridico 2002-05);

norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art.

2047; art 2048 – Legge n.312 dell’11/07/80).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al

dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono

affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l’affermazione che l’obbligo si estende dal momento

dell’ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo

il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che

l’obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

Premessa

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di

vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01);

L’obbligo di vigilanza sugli studenti per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta invece in via preminente al

personale docente.

Anche il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli

alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche nonché durante la

ricreazione con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (

art.44, comma 1, del CCNL 2006/2009).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al Nuovo codice di comportamento dei

dipendenti delle pubbliche Amministrazioni vigente al 4/06/2013 (DPR 16/04/2013 n. 62) aggiornato in data

13/06/2023 con DPR 81/23 pubblicato sul sito web del LSS “I. Vian”.

Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

1. La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto

che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che,

conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una

situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di

tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere

di vigilanza.

2. L’inversione dell’onere della prova. Ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile, qualora uno studente abbia

subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato al docente viene immediatamente

posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo. Ciò significa

che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l’onere di provare la causa del danno,

bensì è onere dell’insegnante o dell’Amministrazione provare di avere adempiuto l’obbligo di

sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto. Esiste quindi una presunzione di

responsabilità a carico dell’insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione

di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva

tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed

imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

Tutto ciò premesso si dispone quanto segue.

Tutto il Personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente circolare.

1. Vigilanza ed orario di servizio

● La vigilanza sugli studenti, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio

● Rientra tra i doveri dell’insegnante la vigilanza degli studenti all’interno dell’edificio scolastico compreso il

cortile se di sua pertinenza

● Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a prendere servizio 5 minuti

prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi” (art.29,comma 5, CCNL scuola

2006-2009).

● Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la

circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e

certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente

all’attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

2. Norme di servizio

● Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per

consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del

vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

● In caso di ritardo o di assenza deve darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla Dirigenza e al

responsabile di plesso.

● Ogni insegnante per la durata delle sue lezioni non lascia mai soli gli studenti.

● L’insegnante è il responsabile dell’andamento disciplinare della classe.

● Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi

motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l’insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano

che provvederà alla loro sorveglianza.

● Gli insegnanti, durante le ore a disposizione, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse,

rientrando queste nell’orario di servizio.

● La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente

della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

● I Collaboratori Scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all’orario

stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli studenti e a richiudere il cancello o il portone

d’accesso al termine dell’orario d’ingresso.

● Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino

all’entrata degli stessi nelle proprie aule.

● I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti,

debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

● In caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente annunciati dagli stessi, i referenti di plesso

predispongono la sorveglianza sugli alunni da parte dei collaboratori scolastici e nel contempo comunicano

all’Ufficio di segreteria l’assenza non comunicata.

● Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà, la presenza di collaboratori

scolastici sui diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il

massimo della sorveglianza nell’area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel

rispetto delle disposizioni impartite in ordine all’assegnazione del personale ai reparti.

3. Sostituzioni di colleghi assenti

Alla sostituzioni di colleghi assenti si procede secondo il seguente ordine di priorità:

● incarico al docente con ore a disposizione a completamento dell’orario di cattedra;

● in caso di più docenti l’incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è

verificata l’assenza;

● incarico a docente che devono recuperare ore di permesso (o di ritardo) usufruite, se possibile;

● incarico a docente in compresenza anche in altra classe se possibile;

● incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti; considerata l’entità modestissima di ore

eccedenti remunerate,

● utilizzo dei docenti dell’organico potenziato

Si procederà a dividere gli alunni in altre classi solo quando nessuna delle operazioni precedenti sarà possibile

4. Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa

vigente. L’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni e tale

responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e durante le visite guidate e i

viaggi di istruzione (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive – art. 61 legge 312/80). Durante gli intervalli i docenti sono

tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi e all’ingresso dei bagni. Qualora

le condizioni climatiche lo consentano, gli alunni potranno uscire dalle aule ed effettuare la ricreazione all’aperto; in

ogni aula la porta sarà possibilmente chiusa e almeno una finestra aperta, per consentire un adeguato ricambio

d’aria. Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni. Agli studenti non è consentito

uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l’arrivo dell’insegnante tenendo un comportamento

corretto.

5. Assenze alunni

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed,

eventualmente, segnalando al Coordinatore di classe ed alla Dirigente , per le opportune comunicazioni alla famiglia,

anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

6. Uscita alunni dalle classi

Le uscite degli studenti dall’aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai

docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno. Nei bagni la responsabilità della

vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più

grandi, o del personale con incarico di assistenza per gli alunni con disabilità per bisogni a questi collegati. Durante le

lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore

scolastico. È vietato espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni (per punizione), perché

l’allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. Il personale

scolastico segnalerà immediatamente all’ufficio di presidenza eventuali e ripetuti comportamenti scorretti o

pregiudizievoli per l’incolumità degli allievi stessi.

7. Comportamenti alunni

Ciascun docente, nell’esercizio dell’obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure che ritenga

necessarie per la tutela e l’incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto e del Patto

Educativo di Corresponsabilità.

8. Uscita alunni

I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni fino all’ingresso principale (atrio

o zona palestra) della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall’intera classe. Il personale ausiliario regolerà il

deflusso verso l’esterno. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l’uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

L’uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale.

Dopo l’uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici, se non per la partecipazione alle attività

programmate.

9. Cambio ora lezione

I docenti avranno cura di lasciare la classe , a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico;

se i collaboratori sono già impegnati, si pregano i docenti di effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. I

docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. I docenti non

impegnati nell’ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità

dell’aula. Il docente non impegnato nell’ora successiva attenderà l’arrivo del collega in orario. Si ricorda ai docenti

interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

10. Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere

accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza nella palestra è affidata

all’insegnante e, quando è possibile, ad un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in

palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell’inizio dell’intervallo o dell’ora

successiva. Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche alle

piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza segnalando qualunque evento possa individuarsi come

situazione a rischio.

11. Esperti esterni

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” a supporto dell’attività

didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione alla Dirigente. Gli “esperti” rimarranno nei locali scolastici per

il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la

vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di “esperti” l’insegnante deve restare

nella classe ad affiancare l’esperto per la durata dell’intervento. I genitori possono essere, occasionalmente, invitati

a scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri

figli né degli altri bambini.

12. Entrate in ritardo/Uscite anticipate

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate secondo il Regolamento della scuola. Nessun allievo minorenne può

lasciare l’istituto durante l’orario scolastico. L’uscita anticipata viene richiesta per iscritto. Gli alunni devono,

comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne. I genitori devono essere consapevoli che

la vigilanza termina all’uscita dell’alunno dall’edificio.

13. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d’istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente

assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto minimo di un docente ogni quindici

alunni (C.M. n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni con certificazione di disabilità, sarà designato un

docente in aggiunta. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di

servizio espletata in modo particolare ed in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la

vigilanza sugli alunni. Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i

contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso.

14. Accesso ai locali scolastici

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione della DS e dopo la

compilazione del foglio visitatori predisposto dalla Dsga. I genitori non possono accedere alle classi. Per

comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola.

15. Sicurezza

È opportuno prendere visione del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di evacuazione d’emergenza,

della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle

esercitazioni di evacuazione. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nell’anno scolastico; prima

di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime. Verificare sempre che

la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità.

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

● transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono

essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;

● presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;

● prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali,

ringhiere ecc;

● locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi

sporgenti ecc;

● accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico – che dovranno risultare sempre apribili – il locale

collaboratore scolastico provvede all’apertura e chiusura dell’accesso;

● dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, ecc.

privi di cassette di sicurezza.

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti e i collaboratori scolastici forniscono agli alunni e ai soggetti esterni le

necessarie informazioni e istruzioni comportamentali. Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti corretti, da

parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica

ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali,

presenti nei locali scolastici. Tutto il personale ha l’obbligo di segnalare alla DS eventuali situazioni di rischio

sopravvenute o non rilevate.

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