Oggetto: modalità recupero permessi orari
I permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione e la loro attribuzione è
subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. I permessi devono avere una
durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a
recuperare le ore non lavorate, in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio.
Spetta al dirigente stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di
servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso. Qualora il
docente rifiutasse, per tre volte, di recuperare le ore stabilite dalla scuola, si procederà alla
decurtazione delle stesse dallo stipendio .
Personale scolastico